Elezioni Europee: rafforzata la rappresentanza di genere

pari_genereLa Camera ha approvato oggi (con 338 sì, 104 no e 29 astenuti) il provvedimento sull’equilibrio di genere alle elezioni del Parlamento europeo. Una norma importante per il nostro Paese, in cui la percentuale di donne europarlamentari è ferma al 21 per cento: siamo in fondo alla lista, ben lontani dal 62 per cento della Finlandia e seguiti solo da Repubblica Ceca, Lussemburgo e Malta. La legge approvata oggi prevede presenze paritarie a partire dal 2019, compresa l’alternanza di capolista, mentre alle elezioni del prossimo 25 maggio si voterà con una norma transitoria: nel caso di tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza.

Il prossimo 25 maggio l’Italia eleggerà i suoi rappresentanti al Parlamento europeo. I seggi in palio sono 73 e vengono assegnati sulla base di un sistema proporzionale con soglia di sbarramento del 4%, è prevista la possibilità di esprimere da una a tre preferenze.

Il territorio è diviso in cinque circoscrizioni elettorali (Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud, Isole), ciascuna delle quali elegge un numero di europarlamentari proporzionale al numero di abitanti risultante dall’ultimo censimento della popolazione. L’assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni è effettuata, con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi elettorali.

Il testo approvato definitivamente dal Parlamento introduce nella legge elettorale europea delle norme finalizzate a rafforzare la rappresentanza di genere, similmente a  quanto prevede la normativa introdotta nel 2012 per le elezioni dei consigli comunali (legge n. 215 del 23 novembre 2012). Si tratta della cosiddetta tripla preferenza di genere prevedendo che, nel caso in cui l’elettore decida di esprimere tre preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza. Ove l’elettore dovesse decidere di esprimere solo due preferenze può attribuirle a candidati dello stesso sesso. In considerazione del ravvicinato svolgimento delle elezioni europee, la legge reca una disciplina transitoria destinata ad applicarsi subito e una più incisiva disciplina a regime che troverà applicazione dalle successive elezioni. Quindi, la norma sulla tripla preferenza di genere è stata introdotta limitatamente alle elezioni per il Parlamento europeo del 2014. Le norme riguardanti l’equilibrio di genere nella composizione delle liste e, quelle più incisive sulle triple preferenze di genere, entreranno in vigore a partire dalle elezioni del 2019.

I PUNTI PRINCIPALI DELLA NUOVA LEGGE

Il testo della nuova legge elettorale per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo promuove il riequilibrio di genere, considerato che non è più in vigore la norma transitoria che ha garantito finora tale rappresentanza (art. 56 del codice delle pari opportunità D. Lgs. 198/2006, valido solo per le elezioni del 2004 e del 2009).

Tripla preferenza di genere transitoria: solo per le prossime elezioni di maggio 2014, ogni elettore che voglia esprimere tre preferenze, dovrà scegliere candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza. Nel caso in cui l’elettore si limitasse ad esprimere solo due preferenze, le stesse potranno essere per candidati dello stesso sesso.

Composizione delle liste: le norme di riequilibrio di genere a regime saranno applicate a partire dalle elezioni del 2019, visto l’ormai imminente svolgimento delle elezioni del 2014. Si tratta di norme che consentiranno l’equilibrio di genere non solo nel momento della scelta da parte dell’elettore, laddove indica la preferenza, ma al momento della composizione delle liste di candidati. Si prevede, infatti, che all’atto della presentazione delle liste i candidati dello stesso sesso non possano essere superiori alla metà e che i primi due candidati della lista debbano essere di sesso diverso. In caso di mancato rispetto di tali previsioni, l’ufficio elettorale provvederà alla cancellazione dalla lista dei candidati del sesso sovra rappresentato, partendo dall’ultimo, fino al raggiungimento dell’equilibrio richiesto. Se, nonostante la cancellazione, dovesse permanere lo squilibrio, la lista viene ricusata e non partecipa alle elezioni.

Tripla preferenza di genere a regime: sempre a partire dalle elezioni del 2019, la tripla preferenza di genere andrà a regime con norme ancora più incisive. Le preferenze dovranno infatti riguardare candidati di sesso diverso non solo nel caso di tre preferenze, ma anche nel caso di due preferenze. Nel caso in cui l’elettore dovesse esprimere due preferenze per candidati dello stesso sesso, la seconda preferenza verrà annullata. In caso di espressione di tre preferenze, saranno annullate sia la seconda, sia la terza preferenza, e non solamente la terza preferenza, come nella disciplina transitoria per il 2014.

LA NORMATIVA VIGENTE

Ad affiancare le nuove norme, vi sono inoltre le previsioni del decreto legge che abolisce il finanziamento pubblico diretto ai partiti (art. 9 D.L. 149/2013). In particolare, il decreto prevede una riduzione delle risorse spettanti ai partiti sulla base della disciplina del cosiddetto “due per mille” quando nel numero complessivo dei candidati uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento. Quindi, qualora nel numero complessivo dei candidati di un partito politico alle elezioni del Parlamento europeo, uno dei due sessi sia rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, le risorse spettanti al partito a titolo di “due per mille” sono ridotte in misura percentuale pari allo 0,50 per ogni punto percentuale di differenza tra 40 e la percentuale dei candidati del sesso meno rappresentato, nel limite massimo complessivo del 10 per cento. Ad esempio, se un partito presenta nel complesso delle liste una percentuale di candidate donne del 30%, le risorse del “due per mille” sono ridotte del 5%. Le risorse decurtate confluiscono in un fondo annualmente ripartito tra i partiti che accedono al riparto del “due per mille” per i quali la percentuale di eletti del sesso meno rappresentato in ciascuna elezione sia pari o superiore al 40 per cento.

Leave a Reply