Oggi in Commissione Giustizia affronteremo, tra le altre cose, una questione che soprattutto negli ultimi anni sta creando moltissimi disagi e problemi: ad aziende, singoli cittadini, utenti dei servizi di trasporto. Mi riferisco al crescente fenomeno dei furti di rame, argomento su cui è in discussione una specifica proposta di legge di cui mi sto occupando in qualità di relatore. In sintesi, la proposta di legge mira ad introdurre una nuova figura di reato, quello dei furti di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione, che oggi rappresenta invece una aggravante del reato di furto. Quello che viene definito oro rosso è una merce molto appetibile per il suo elevato valore di mercato, oggetto appunto di numerosissimi furti (e di ricettazione) che creano però situazioni di pericolo e disagi: pensiamo alle nostre strade che restano al buio o ai black-out sulle linee ferroviarie.
Ecco la mia relazione di oggi in Commissione Giustizia sulla proposta di legge in questione:
Furto di materiale da infrastrutture energetiche, di servizi di trasporto e di telecomunicazione
A.C. 2664
La proposta di legge è diretta ad introdurre una nuova figura di reato che ha per oggetto il fenomeno conosciuto comunemente come “il furto di rame”. Questo fenomeno deve essere ricondotto a quello più generale dei furti di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione.
In particolare, il problema del furto di rame – alimentato anche dall’impennata dei prezzi di questo materiale presso le borse mondiali – colpisce negli ultimi anni con sempre maggior frequenza le società operanti nel settore dei trasporti così come le altre aziende operanti nel settore dell’energia e delle telecomunicazioni che utilizzano il rame. La frequenza dei furti – in particolare sulle linee ferroviarie – ha assunto rilevanti proporzioni con gravi danni patrimoniali, pesanti ritardi alla circolazione dei treni, disagi per i viaggiatori.
Dopo una notevole diminuzione di tali furti nel triennio 2007-2009 (si è passati dagli 11.562 del 2007 ai 5.144 del 2009) un sensibile aumento dei furti di rame si è registrato nel triennio successivo. In particolare, nel 2012, i furti di rame sono stati 19.701 (con un incremento del 6,9% rispetto al 2011), le persone denunciate sono state 3.431 (di cui 2.092 in stato d’arresto), i delitti scoperti sono stati 1.641.
In materia è già intervenuto il D.L. n. 93 del 2013 (legge di conversione 119/2013), che ha modificato le fattispecie penali di furto e di ricettazione, prevedendo specifiche aggravanti e stabilendo nelle medesime ipotesi, l’arresto obbligatorio in flagranza.
Nello specifico, è stato aggiunto come aggravante del furto (art. 625, primo comma, nuovo numero 7-bis) quello commesso «su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica»; esso è sanzionato con la pena della reclusione da uno a sei anni e la multa da euro 103 a euro 1.032 . Analoga modifica ha riguardato l’art. 648 c.p. con l’introduzione di una specifica ipotesi di ricettazione aggravata (pena aumentata fino a un terzo) se il fatto riguarda denaro o cose provenienti dal furto aggravato ai sensi del nuovo art. 625-bis, primo comma, n. 7-bis.
Tanto per l’ipotesi di furto aggravato di materiali provenienti da infrastrutture destinate all’erogazione di servizi pubblici (art. 625, primo comma, lett. 7-bis), quanto per le ipotesi di ricettazione aggravata degli stessi materiali (art. 648, primo comma, secondo periodo, c.p.), gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria devono procedere all’arresto in flagranza.
L’articolo unico della proposta in esame – aggiungendo al codice penale un nuovo articolo 624-ter – rende, anzitutto, il furto di rame autonoma fattispecie di reato. Nello specifico, la formulazione della fattispecie ricalca pressochè integralmente quella dell’aggravante di cui all’art. 625, primo comma, n. 7-bis, lasciando inalterata anche l’entità della sanzione detentiva (reclusione da un anno a sei anni); è sensibilmente aumentata, invece, la pena pecuniaria: i limiti minimi e massimi della multa sono fissati, rispettivamente, in 1.000 e 5.000 euro. La nuova formulazione si distingue in particolare da quella dell’aggravante oggi vigente, laddove fa riferimento ad altro materiale “appartenente” a infrastrutture (l’aggravante fa riferimento invece ad altro materiale “sottratto” a infrastrutture).
Effetto fondamentale della introduzione di un’autonoma fattispecie di reato è che la determinazione della sanzione da parte del giudice viene sottratta al bilanciamento delle circostanze (comma 1, lett. a). Per esigenze di coordinamento, è conseguentemente abrogata la corrispondente aggravante, prevista dal citato n. 7-bis) del primo comma dell’art. 625 del codice penale (comma 1, lett. c).
Anche sulla base di quanto accertato in sede giudiziaria, che vede vere e proprie “bande” strutturate, dedite a questo tipo di reato, viene introdotta la fattispecie associativa del delitto di furto e ricettazione di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione; è, a tal fine, integrato il contenuto dell’art. 416 c.p. cui è aggiunto un comma finale che ne prevede la punibilità con la reclusione da 3 a 8 anni, quando l’associazione a delinquere è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 624-ter (Furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione) e 648 (ricettazione) (comma 1, lett. b).
Anche in tal caso, per esigenze di coordinamento con l’introduzione del nuovo art. 624- ter c.p., è adeguato il contenuto dell’art. 648, primo comma, c.p., attualmente relativo all’aumento di pena per la ricettazione di materiali derivanti dal furto aggravato di cui all’abrogato art. 625, primo comma, n. 7-bis (comma 1, lett. d). La ricettazione risulterà pertanto aggravata, quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitto di furto in danno di infrastrutture (e non più dal corrispondente furto aggravato).
Il comma 2 dell’articolo unico interviene sugli articoli 51 e 380 del codice di procedura penale. La prima modifica (lett. a) riguarda il comma 3-bis dell’art. 51 c.p.p.. Ai procedimenti di competenza delle procure distrettuali antimafia sono aggiunti, infatti, quelli relativi al furto di materiali sottratti ad infrastrutture energetiche e di comunicazione (artt. 624-ter c.p.).
Una seconda modifica ha natura di coordinamento e riguarda la disciplina dell’arresto obbligatorio in flagranza, con l’introduzione nel codice penale del nuovo autonomo reato di cui all’art. 624-ter. Al comma 2 dell’art. 380 c.p.p. è, infatti, soppresso nella lett. e) il superato riferimento all’aggravante di cui a n. 7-bis (del primo comma dell’art. 625 c.p.) ed è Aggiunta una nuova lett. e-ter), che aggiunge il furto in danno di infrastrutture energetiche e di comunicazione tra i delitti per i quali gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria debbono procedere obbligatoriamente all’arresto in flagranza.
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