Cos’è il sovraffollamento carcerario
Il Sovraffollamento è il rapporto tra capienza degli istituti (posti disponibili nelle carceri) e detenuti realmente presenti. Questo rapporto viene misurato da un indice. A giugno 2010 l’indice di sovraffollamento era del 152%, ciò significa che ogni 2 posti disponibili erano presenti 3 detenuti.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), ha qualificato come violazione della dignità quel “trattamento inumano e degradante” consistente nella detenzione in carceri sovraffollate come le nostre, intimando all’Italia, con la sentenza pilota Torregiani, adottata l’8 gennaio 2013, l’adozione di misure ordinamentali idonee a risolvere quello che, giustamente, viene definito un problema strutturale. L’Italia era già stata condannata 16 luglio 2009 nel caso Sulejmanovic contro l’Italia.
Affermata l’esistenza di un problema strutturale, la procedura delle sentenze pilota consente alla Corte di indicare le misure generali che lo Stato dovrebbe adottare per contrastare tale situazione incompatibile con la CEDU. Nella sentenza Torreggiani, la CEDU incoraggia l’Italia ad agire per ridurre il numero dei detenuti prevedendo, in particolare, l’applicazione di misure punitive non privative della libertà personale in alternativa a quelle che prevedono il carcere e riducendo al minimo il ricorso alla custodia cautelare in carcere.
La CEDU ha deciso di fissare in un anno il tempo entro il quale l’Italia dovrà provvedere ad adottare le misure raccomandate. Nel frattempo, le centinaia di ricorsi rimangono “congelati”.
Il Governo in carica da maggio del 2013, quindi da 8 mesi è intervenuto in maniera decisa. Oggi l’indice di sovraffollamento è sceso dal 152% al 128%. I detenuti nel 2010 erano 69.000 per 44.000 posti. Gli ultimi dati dicono che la popolazione detenuta è scesa a 61.000 e i posti disponibili sono saliti a quasi 48.000. La riduzione della popolazione si è ottenuta principalmente, non attraverso sconti di pena, ma attraverso l’utilizzo di pene alternative al carcere come la detenzione domiciliare.
La strategia del Governo si regge su alcuni assi fondamentali:
1) Un piano carceri straordinario che ci consenta entro pochi anni di portare la nostra capienza regolamentare intorno a 57.000 posti (12.324 nuovi posti)
2) Una serie organica di misure che riduca strutturalmente l’utilizzo del ricorso al carcere per l’espiazione della pena
3) Incidere sul terreno della depenalizzazione per ridurre la sfera dell’azione penale
4) Ridurre il ricorso alla custodia cautelare in carcere
Il “Decreto carceri” approvato alla Camera
Ecco le principali novità del provvedimento
– Braccialetti elettronici. Gli strumenti elettronici di controllo saranno la regola, non più l’eccezione. Fino a ieri, nel disporre i domiciliari, il giudice li prescriveva solo se necessari; da oggi dovrà prescriverli in ogni caso, a meno che (valutato il caso concreto) non ne escluda la necessità.
– Piccolo spaccio. “L’attenuante di lieve entità” nel delitto di detenzione e cessione illecita di stupefacenti diventa reato autonomo. Si sottrae in questo modo il piccolo spaccio dal bilanciamento delle circostanze previsto dal nostro codice, evitando il rischio (come è stato fino ad oggi) che il giudizio di equivalenza con le aggravanti, come la recidiva, porti a pene sproporzionate. Viene anche meno il divieto di disporre per più di due volte l’affidamento terapeutico al servizio sociale dei condannati tossico/alcool dipendenti. Ai minorenni tossicodipendenti accusati di piccolo spaccio sono applicabili le misure cautelari con invio in comunità.
– Affidamento in prova. Si spinge fino a 4 anni il limite di pena (anche residua) che consente l’affidamento in prova ai servizi sociali, ma su presupposti più gravosi (periodo di osservazione) rispetto all’ipotesi ordinaria che resta tarata sui 3 anni.
– Liberazione anticipata speciale. In via temporanea (dal 1 gennaio 2010 al 24 dicembre 2015) sale da 45 a 75 giorni a semestre la detrazione di pena concessa con la liberazione anticipata. L’ulteriore “premio”, che comunque non vale in caso di affidamento in prova e detenzione domiciliare, è tuttavia applicato in seguito a valutazione sulla “meritevolezza” del beneficio. Sono in ogni caso esclusi i condannati di mafia o per altri gravi delitti (come omicidio,violenza sessuale, rapina aggravata, estorsione).
– Detenzione domiciliare. Acquista carattere permanente la disposizione che consente di scontare presso il domicilio la pena detentiva (anche se parte residua) non superiore a 18 mesi.
– Espulsione detenuti stranieri. E’ ampliato il campo dell’espulsione come misura alternativa alla detenzione. Oltre a meglio delineare i diversi ruoli del direttore del carcere, questore e magistrato di sorveglianza, viene velocizzata già dall’ingresso in carcere la procedura di identificazione per rendere effettiva l’esecuzione dell’espulsione.
– Garante dei detenuti. Viene istituito il Garante nazionale dei diritti dei detenuti. Un collegio di tre membri, scelti tra esperti indipendenti, che resteranno in carica per 5 anni, non prorogabili. Compito del Garante nazionale è vigilare sul rispetto dei diritti umani. Può liberamente accedere in qualunque struttura, chiedere informazioni e documenti, formulare specifiche raccomandazioni all’amministrazione penitenziaria.
– Reclami e diritti. Vengono introdotte garanzie giurisdizionali nel reclamo davanti al giudice contro sanzioni disciplinari o inosservanze che pregiudichino diritti. In particolare, è prevista una procedura specifica a garanzia dell’ottemperanza alle decisioni del magistrato di sorveglianza da parte dell’amministrazione penitenziaria. Vengono, altresì, rafforzati gli Uepe, Uffici di esecuzione penale esterna.
Leave a Reply