Pochi giorni fa ho richiesto l’intervento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale per correggere quella che considero una evidente iniquità, una disparità di trattamento che sta provocando molti disagi a tantissimi pensionati. La normativa prevede infatti una maggiorazione sociale della pensione, nel caso in cui il cittadino non possegga redditi o ne disponga in misura limitatissima. Dal 1° gennaio 2002, la Legge Finanziaria ha stabilito un incremento di tale maggiorazione, così da garantire un reddito pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilità. L’importo percepito aumenta di anno in anno, nella stessa misura del trattamento minimo delle pensioni Inps.
Questa prestazione, oltre ad essere legata all’età del pensionato ed all’importo minimo della sua pensione, viene erogata in presenza di determinati limiti di reddito:
per il pensionato solo, la somma dell’ammontare annuo del trattamento minimo e dell’ammontare annuo della maggiorazione sociale;
per il pensionato coniugato, la somma del limite di reddito determinato come per il pensionato solo, più l’importo annuo dell’assegno sociale.
Per i pensionati coniugati, assistiamo a 3 diverse situazioni e precisamente:
1) entrambi i coniugi titolari di pensioni integrate al trattamento minimo: in questo caso la maggiorazione sociale spetta ad uno dei coniugi
2) coniugi titolari uno di pensione da lavoro e l’altro di assegno sociale: in questo caso la maggiorazione sociale spetta ad uno dei coniugi
3) coniuge titolare di pensione da lavoro ed assegno sociale e l’altro di nessuna pensione e/o assegno: in questo caso non spetta alcuna maggiorazione sociale.
E’ evidente quindi che i coniugi che si trovano in quest’ultima situazione subiscono un trattamento iniquo rispetto alle coppie in cui entrambi sono titolari di pensioni integrate o titolari uno di pensione da lavoro e l’altro di assegno sociale.
Per questo, ho depositato assieme alla collega Marialuisa Gnecchi una interrogazione chiedendo al Ministro Poletti di intervenire per correggere questa disparità, al fine di considerare il limite di reddito coniugale, indipendentemente dalla condizione che solo uno dei coniugi sia titolare di pensione, sia che lo siano entrambi.
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