E’ approdato oggi prima in Commissione Lavoro, di cui faccio parte, successivamente in Aula alla Camera il decreto legge in materia di contrasto al sovraffollamento nelle carceri. E’ quello che è stato ribattezzato “decreto svuota-carceri”, già approvato dal Senato e ora al vaglio della Camera. Un argomento che ho sempre trattato con molta attenzione, ma che adesso avrò la possibilità di affrontare ancora meglio in qualità di relatore del decreto legge in Commissione. Già, è la prima volta che ricopro il ruolo di relatore e devo dire di essere contento che questa prima occasione sia coincisa con un’iniziativa di legge così importante. Importante perché finalmente si compie un deciso passo avanti nel trattare il detenuto come un uomo (o una donna) colpevole di fronte alla legge, sì, ma anche come un cittadino da rieducare, da riabilitare e non da disprezzare. Passi in avanti che riguardano appunto il sovraffollamento delle carceri italiane – e noi in Sicilia, a Catania soprattutto, ne sappiamo qualcosa – oggi stracolme di detenuti in attesa di convalida dell’arresto. Persone magari innocenti, molte quelle che subito dopo vengono comunque rilasciate. Insomma, io credo che qualche conquista sul terreno delle garanzie per i detenuti potrà essere introdotta, senza che questo vada a compromettere il senso di sicurezza, anzi il necessario diritto alla sicurezza di tutti i cittadini. Ultima nota, nel decreto si affronta e si supera anche quello che il presidente Napolitano ha definito “l’estremo errore inconcepibile in qualsiasi Paese appena civile”: gli ospedali psichiatrici giudiziari, vero profilo di competenza della Commissione Lavoro in cui sono impegnato. Un superamento, questo, che oltre a rappresentare una novità positiva in termini di civiltà della detenzione, avrà riflessi non indifferenti sotto il profilo dell’occupazione: insomma ci saranno concrete possibilità di assunzione di personale da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, che chiuderanno i battenti dal marzo del prossimo anno.
Insomma, se volete approfondire l’argomento, vi allego la mia relazione di oggi in Commissione Lavoro, approvata a maggioranza (con la sola opposizione della Lega Nord).
——————-
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri (approvato dal Senato) (C. 4909).
Rel. on. Berretta
Si osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla II Commissione (Giustizia) sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, già approvato, con modificazioni, dal Senato, che ha come scopo principale quello di contrastare la tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
Sottolineato, innanzitutto, che il Senato ha apportato alcune significative modifiche al testo del decreto-legge – che ora si compone di nove articoli a fronte dei sei originari – si segnala che il provvedimento introduce talune importanti innovazioni alla normativa vigente, tra cui occorre evidenziare soprattutto quelle in materia di procedura penale tese a ovviare alla problematica delle cosiddette “porte girevoli”, ossia i casi di detenuti condotti nelle case circondariali per periodi brevissimi.
In tal senso, si stabilisce, in primo luogo, che il ricorso alla detenzione in carcere dell’arrestato in flagranza di reato per illeciti di competenza del giudice monocratico, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e del rito direttissimo, assuma valenza residuale, prevedendosi che, per i reati meno gravi, sia disposta in via prioritaria la custodia dell’arrestato presso l’abitazione, o, in subordine, la custodia presso idonee strutture della polizia giudiziaria. L’accompagnamento nella casa circondariale, quindi, viene previsto solo in via ulteriormente subordinata e come extrema ratio, nel caso in cui vi sia indisponibilità o inidoneità delle strutture della polizia giudiziaria o se ricorrano altre specifiche ragioni di necessità o urgenza (la custodia del soggetto in carcere presso altra casa circondariale vicina, invece, sarà possibile solo per evitare grave pregiudizio alle indagini).
Sempre nell’ottica di fronteggiare il “sovrappopolamento” degli istituti penitenziari, si segnalano poi quelle ulteriori disposizioni che prevedono il dimezzamento (da 96 a 48 ore) del termine entro il quale deve avvenire l’udienza di convalida dell’arresto, nonché l’estensione da 12 a 18 mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l’accesso alla detenzione domiciliare, prevista dalla legge n. 199 del 2010.
Una conseguente rilevanza assumono, inoltre, le norme che prevedono un’integrazione delle risorse finanziarie, pari a circa 57,27 milioni di euro, per l’adeguamento, il potenziamento e la messa a norma di infrastrutture carcerarie, nonché le disposizioni in materia di testimonianza a distanza, regime delle visite in carcere, illecito disciplinare dei magistrati, riparazione per l’ingiusta detenzione.
Si evidenziano, quindi, le disposizioni sul definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (articolo 3-ter) – di cui si prevede la chiusura entro il 1° febbraio 2013 – nell’ambito del processo di trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale e, quindi, alle regioni, già disposto negli anni passati. In proposito, si prevede, infatti, che a decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie regionali a tal fine individuate.
In relazione a tale ultimo aspetto, peraltro, si pone in risalto l’unica disposizione di più immediata competenza della XI Commissione, costituita dal comma 5 dell’articolo 3-ter, il quale autorizza tutte le regioni e le province autonome – comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari – ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, anche in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica (in ogni caso, previa valutazione e autorizzazione ministeriale). Si tratta, in sostanza, di una norma volta a mettere gli enti territoriali nelle condizioni di provvedere – anche sotto il profilo delle risorse umane e professionali da utilizzare – all’accoglimento e alla cura dei soggetti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, a garanzia di prestazioni sanitarie adeguate nei loro confronti, tenendo conto delle necessarie misure di sicurezza.
Si rileva, altresì, che il medesimo articolo 3-ter, ai commi 6, 7, 8 e 9, prevede le relative norme di copertura finanziaria e di garanzia di applicazione dell’articolo; al contempo, l’articolo 5 dispone che all’attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame si provveda mediante l’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ivi incluse le risorse umane e strumentali, con ciò escludendo possibili spese aggiuntive per il personale.
In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, si propone di formulare una proposta di parere favorevole, considerata anche l’urgenza di assicurare una maggiore vivibilità degli istituti penitenziari e tenuto conto della necessità di fornire agli enti territoriali strumenti adeguati per esercitare le proprie competenze in materia di medicina penitenziaria.
Rel. on. Berretta
Si osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla II Commissione (Giustizia) sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, già approvato, con modificazioni, dal Senato, che ha come scopo principale quello di contrastare la tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri.
Sottolineato, innanzitutto, che il Senato ha apportato alcune significative modifiche al testo del decreto-legge – che ora si compone di nove articoli a fronte dei sei originari – si segnala che il provvedimento introduce talune importanti innovazioni alla normativa vigente, tra cui occorre evidenziare soprattutto quelle in materia di procedura penale tese a ovviare alla problematica delle cosiddette “porte girevoli”, ossia i casi di detenuti condotti nelle case circondariali per periodi brevissimi.
In tal senso, si stabilisce, in primo luogo, che il ricorso alla detenzione in carcere dell’arrestato in flagranza di reato per illeciti di competenza del giudice monocratico, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto e del rito direttissimo, assuma valenza residuale, prevedendosi che, per i reati meno gravi, sia disposta in via prioritaria la custodia dell’arrestato presso l’abitazione, o, in subordine, la custodia presso idonee strutture della polizia giudiziaria. L’accompagnamento nella casa circondariale, quindi, viene previsto solo in via ulteriormente subordinata e come extrema ratio, nel caso in cui vi sia indisponibilità o inidoneità delle strutture della polizia giudiziaria o se ricorrano altre specifiche ragioni di necessità o urgenza (la custodia del soggetto in carcere presso altra casa circondariale vicina, invece, sarà possibile solo per evitare grave pregiudizio alle indagini).
Sempre nell’ottica di fronteggiare il “sovrappopolamento” degli istituti penitenziari, si segnalano poi quelle ulteriori disposizioni che prevedono il dimezzamento (da 96 a 48 ore) del termine entro il quale deve avvenire l’udienza di convalida dell’arresto, nonché l’estensione da 12 a 18 mesi della soglia di pena detentiva, anche residua, per l’accesso alla detenzione domiciliare, prevista dalla legge n. 199 del 2010.
Una conseguente rilevanza assumono, inoltre, le norme che prevedono un’integrazione delle risorse finanziarie, pari a circa 57,27 milioni di euro, per l’adeguamento, il potenziamento e la messa a norma di infrastrutture carcerarie, nonché le disposizioni in materia di testimonianza a distanza, regime delle visite in carcere, illecito disciplinare dei magistrati, riparazione per l’ingiusta detenzione.
Si evidenziano, quindi, le disposizioni sul definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (articolo 3-ter) – di cui si prevede la chiusura entro il 1° febbraio 2013 – nell’ambito del processo di trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria al Servizio sanitario nazionale e, quindi, alle regioni, già disposto negli anni passati. In proposito, si prevede, infatti, che a decorrere dal 31 marzo 2013, le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia dovranno essere eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie regionali a tal fine individuate.
In relazione a tale ultimo aspetto, peraltro, si pone in risalto l’unica disposizione di più immediata competenza della XI Commissione, costituita dal comma 5 dell’articolo 3-ter, il quale autorizza tutte le regioni e le province autonome – comprese quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari – ad assumere personale qualificato da dedicare al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, anche in deroga alle disposizioni sul contenimento della spesa pubblica (in ogni caso, previa valutazione e autorizzazione ministeriale). Si tratta, in sostanza, di una norma volta a mettere gli enti territoriali nelle condizioni di provvedere – anche sotto il profilo delle risorse umane e professionali da utilizzare – all’accoglimento e alla cura dei soggetti provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari, a garanzia di prestazioni sanitarie adeguate nei loro confronti, tenendo conto delle necessarie misure di sicurezza.
Si rileva, altresì, che il medesimo articolo 3-ter, ai commi 6, 7, 8 e 9, prevede le relative norme di copertura finanziaria e di garanzia di applicazione dell’articolo; al contempo, l’articolo 5 dispone che all’attuazione delle disposizioni del decreto-legge in esame si provveda mediante l’utilizzo delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, ivi incluse le risorse umane e strumentali, con ciò escludendo possibili spese aggiuntive per il personale.
In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei limitati profili di competenza della XI Commissione, si propone di formulare una proposta di parere favorevole, considerata anche l’urgenza di assicurare una maggiore vivibilità degli istituti penitenziari e tenuto conto della necessità di fornire agli enti territoriali strumenti adeguati per esercitare le proprie competenze in materia di medicina penitenziaria.
Complimenti onorevole per l’ottimo lavoro svolto su una tematica cosi delicata ed importante come questa.
Un Paese che si reputa civile non puo’ non partire dal rispetto della dignità della persona.
E non possiamo dimenticare che la funzione rieducativa della pena è sancita dalla nostra Costituzione
e dovrebbe essere un intento perseguito con sempre maggiore impegno e serietà.
Da giovane laureato in giurisprudenza condivido pienamente la sua analisi, come anche ritengo un importante passo avanti il d.l. di cui è relatore. Tuttavia, da cittadino, e soprattutto da catanese, colgo in questa sede l’occasione per comunicarle l’orgoglio con cui ho letto l’articolo di Sciacca su Repubblica, quello sui deputati calciatori, in cui l’autore descrive i suoi tentativi di colmare le lacune (chiamiamole così) di certi colleghi della Camera. Al di là delle motivazioni che l’hanno spinta a cercare di rimediare a certi intollerabili comportamenti, sono comunque sicuro che lei abbia provato del sincero imbarazzo. E di questo le sono grato, perchè riuscire a provare qualcosa che non sia invidia, in certi ambienti, è al giorno d’oggi prerogativa di pochi. Per non parlare poi dell’educazione e della cavalleria, ormai scomparse.
Con stima.
Simone