1. Più democrazia diretta, più forza all’istituto referendario
Da oggi e fino al 4 dicembre, data del voto per il referendum costituzionale, proverò a raccontarvi le mie ragioni del sì. Sono tanti i motivi per cui, secondo me, è importante votare a favore della riforma costituzionale: motivi tecnici, certo, ma anche politici, storici, generazionali. Oggi mi soffermerò sull’istituto referendario, nell’attuale assetto istituzionale e nella riforma. Con una premessa necessaria, su tutto. Per noi del Partito Democratico questo è un momento straordinariamente importante, perché nelle ragioni fondative del PD, c’è proprio l’esigenza di dare ancora più forza alla democrazia, spazio alla partecipazione delle cittadine e dei cittadini, sconfiggere la disaffezione per la politica e per le istituzioni che abbiamo visto crescere in questi anni. Le riforme istituzionali quindi sono parte integrante di un ambizioso progetto di rigenerazione della democrazia italiana. Aggiungo che per quanto mi riguarda c’è anche un tema più squisitamente generazionale. La nostra generazione, quella dei quarantenni, ha come specifico compito quello di portare a compimento la interminabile transizione italiana, ed evidentemente anche da questo punto di vista le riforme sono un tassello fondamentale.
Mancano tre settimane alle celebrazione del referendum costituzionale. Si tratta com’è noto di un referendum confermativo, istituto previsto dall’art. 138 della Costituzione. Un referendum necessario in quanto la riforma è stata approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti delle Camere, ma non dai due terzi.
È utile chiarire che nel nostro ordinamento costituzionale, è possibile rintracciare diverse tipologie di referendum:
il referendum abrogativo di leggi e atti aventi forza di legge (articolo 75),
il referendum sulle leggi costituzionali e di revisione costituzionale (articolo 138),
il referendum riguardante la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove (articolo 132 comma 1),
il referendum riguardante il passaggio da una Regione a un’altra di Province o Comuni (articolo 132 comma 2).
Altri referendum a livello comunale e provinciale sono poi previsti da fonti sub-costituzionali.
L’articolo 123 comma 1 della Costituzione italiana prevede che gli statuti regionali regolino l’esercizio del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione.
La disciplina normativa dei requisiti e del procedimento è costituita, oltre che dalla Costituzione, anche dalla legge 25 maggio 1970, n. 352. Quindi dal 1948 sono trascorsi 22 anni perché il referendum venisse regolamentato e in questo, come in altri ambiti, si è registrato un “ostruzionismo della maggioranza” che ha procrastinato l’attuazione di uno strumento di democrazia diretta guardato con diffidenza.
Riserve, in verità, nutrite anche dalle forze di opposizione e dal Pci in particolare, in sostanza una diffidenza del sistema dei partiti nei confronti di una forma di intervento popolare, non immediatamente riconducibile alla logica degli schieramenti partitici.
La storia dell’istituto referendario a partire dagli anni Settanta però è una storia di successo, è stato uno straordinario strumento di educazione politica, di promozione di un dibattito di massa. A ben vedere è stato molto di più. La storia della Repubblica è scandita da momenti referendari fondamentali, dal divorzio all’aborto, dai referendum sul nucleare a quello in materia elettorale degli anni ’90, per giungere a quelli del 2011 sul tema dell’acqua pubblica e sul nucleare. Una storia fatta di ben 71 consultazioni referendarie (il 23 ottobre il Corriere della Sera, nell’inserto la Lettura ha pubblicato una scheda riepilogativa molto ben fatta), i cui protagonisti nel bene e nel male sono stati certamente i Radicali. Capaci di vivificare lo strumento, ma anche di abusarne attraverso i cosiddetti referendum a grappoli, determinando la crisi sancita dal mancato raggiungimento del quorum di partecipazione in diverse occasioni e da ultimo in occasione della consultazione sulle estrazioni petrolifere.
Nella riforma, proprio allo scopo di provare a sconfiggere l’apatia nei confronti della politica e delle istituzioni, si è pensato di rafforzare gli strumenti di democrazia diretta, di partecipazione popolare, della sovranità popolare tante volte richiamata, anche a sproposito, e tra questi del referendum.
In questo ambito la riforma apporta alcune innovazioni.
In materia di referendum abrogativo si prevedono due ipotesi:
1) se a proporre il referendum sono 500.000 cittadini, tutto rimane invariato;
2) se a sostegno della proposta referendaria vi sono 800.000 sottoscrizioni, non sarà più necessaria per la validità della consultazione che partecipi la maggioranza degli aventi diritto, ma sarà sufficiente che partecipi la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni alla Camera dei Deputati.
Ma la grande novità è rappresentata dalla previsione contenuta nella nuova formulazione dell’art. 71, che prevede l’introduzione di referendum popolari propositivi e di indirizzo.
Referendum d’indirizzo: sperimentato nel 1989 con la consultazione popolare in materia di trasformazione della Comunità europea in Unione Europea, attraverso il quale gli elettori esprimono un orientamento del qual il legislatore dovrà tenere conto nello svolgimento dell’attività legislativa.
Referendum propositivo: con il quale si sottoporrà al corpo elettorale una proposta di legge per la sua approvazione, con evidenti effetti sul valore della legge in tal modo approvata, risultante dall’esito positivo di un voto popolare, quindi legge “rinforzata”, come qualcuno l’ha definita.
In conclusione VOTO SI’, anche perché con la riforma si dà più forza agli strumenti della democrazia diretta e si riforma e rafforza l’istituto referendario.
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