I prossimi giorni mi vedranno rappresentare il Governo nell’iter di conversione in legge del decreto in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere. Si tratta della legge che per abbreviazione giornalistica si identifica come norma “anti-femminicidio”. Rappresentare il Governo in questo fondamentale passaggio che servirà a varare una legge capace di combattere questo odioso reato è un compito di grande responsabilità. Non solo perché parliamo di reati costantemente sotto i riflettori dei media, ma anche e soprattutto perché il fenomeno è difficile da individuare e prevenire per il suo carattere sfuggente.
L’importanza di questo provvedimento, necessario e urgente per reprimere e prevenire eventi di gravità inaudita, sta proprio nell’aver compreso che le violenze di genere nella maggior parte dei casi si consumano tra le mura domestiche. Per questo, il decreto legge 93 nei suoi primi articoli interviene con alcune novità e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, con l’obiettivo di introdurre nuove aggravanti e prevenire – con alcune misure ad hoc – l’escalation di violenza generata da intimidazioni, atti persecutori, maltrattamenti.
Il fatto di aver prestato particolare attenzione all’ambientazione domestica delle violenze è a mio avviso fondamentale in un provvedimento che in qualche sua parte è passibile di modifiche, e sono sicuro che il Parlamento saprà cogliere alcuni suggerimenti giunti da associazioni e società civile. In particolare, il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi è aggravato se commesso in danno o in presenza di un minorenne, la violenza sessuale è aggravata se commessa nei confronti di una donna in stato di gravidanza ovvero dal coniuge (anche separato o divorziato) o da una persona che sia legata alla vittima (o che lo sia stata in passato) da una relazione affettiva, anche priva del requisito della convivenza. Lo stalking è aggravato se gli atti sono commessi dal coniuge o da una persona legata alla vittima da una relazione affettiva e l’aggravante non è più limitata al fatto commesso dal coniuge separato o divorziato.
Mi sembra oltremodo fondamentale, inoltre, l’irrevocabilità della querela presentata per stalking e prevista sempre dall’articolo 1 del decreto legge. Una novità che finalmente vuole porre fine sia a quei casi – non isolati – di sudditanza psicologica delle vittime di questo reato che talvolta tendono a ritirare la denuncia presentata in un primo momento, quasi giustificando la condotta del proprio aguzzino. Ma servirà anche ad evitare che la vittima possa essere costretta con la forza a ritirare la querela.
Viene introdotto inoltre l’obbligo da parte dell’autorità di pubblica sicurezza del divieto di detenzione di armi in caso di ammonimento del questore per il medesimo reato, mentre fino ad ora tale divieto era imposto a discrezione del questore stesso.
Il decreto legge sul “femminicidio” prevede inoltre maggiore protezione per le vittime di stalking e maltrattamenti in famiglia, a partire dall’ampliamento della lista di reati per i quali si applica l’allontanamento dalla casa familiare, ma anche nuove misure processuali di favore nei procedimenti per maltrattamenti in famiglia , oltre che per violenza sessuale e stalking, i cui relativi processi sono inseriti tra quelli che hanno priorità assoluta nella formazione dei ruoli d’udienza.
Dando attuazione alla Convenzione di Istanbul, poi, recentemente ratificata dal nostro Paese, verrà anche introdotto l’ammonimento del questore come misura preventiva per le condotte di violenza domestica, sulla falsariga di quanto già previsto per il reato di stalking.
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